Calendario unico per capire se la cessione fruisce della «pex»
Con l’acquisto della partecipazione in più tranche, non occorre distinguere tra quote iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e nell’attivo circolante
Nella disciplina della pex, di cui all’art. 87 del TUIR, uno dei quattro requisiti necessari per far sì che la plusvalenza derivante dalla cessione sconti la tassazione solo sul 5% del suo ammontare (49,72% se il cedente è una società di persone o impresa individuale), è costituita dal fatto che nel primo periodo di possesso, la partecipazione sia iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, a nulla rilevando che, successivamente, la predetta partecipazione sia o meno classificata nell’attivo circolante. La lett. b) del comma 1 del citato art. 87 dispone, in particolare, la necessità della “classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso”.
Al riguardo, non è necessario che il bilancio ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41