Conferimento neutrale se la conferitaria è in semplificata
Nel caso, invece, in cui il conferente non eserciti attivamente l’azienda al momento del conferimento, si applica il regime ordinario
Quando il conferimento d’azienda ha luogo tra un conferente ed una società conferitaria che risultano entrambi residenti in Italia, il regime di neutralità fiscale stabilito dall’art. 176 del TUIR può trovare applicazione a prescindere:
- dal Paese di ubicazione del complesso aziendale oggetto di conferimento;
- dalla natura giuridica non soltanto del conferente, ma anche della società conferitaria.
In altre parole, l’azienda conferita può essere indifferentemente localizzata in Italia, in altro Paese UE o anche in un Paese extra-UE, senza che ciò possa in alcun modo inficiare l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 176 del TUIR.
Allo stesso modo, non soltanto il conferente può essere una persona fisica, ma la società conferitaria può essere anche una società
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41