Fusioni veloci quando delibera l’organo amministrativo
Assonime chiarisce che il tempo di attesa può essere by-passato, ma i soci di minoranza possono chiedere il ripristino della procedura ordinaria
Quando una fusione per incorporazione di società interamente posseduta viene deliberata direttamente dall’organo amministrativo, secondo la procedura “semplificata” consentita dal comma 2 dell’art. 2505 del codice civile, il tempo di attesa di 30 giorni (dimezzato a 15, se alla fusione non partecipano società con capitale espresso in forma azionaria), prima della decisione sul progetto di fusione, può essere by-passato dall’organo amministrativo anche senza bisogno di verificare e raccogliere l’espressa rinuncia unanime dei soci dell’incorporante. Tuttavia, poiché il comma 3 dell’art. 2505 c.c. consente a tanti soci dell’incorporante che rappresentino almeno il 5% del suo capitale sociale di richiedere, entro 8 giorni, il ripristino della ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41