Il venditore paga le spese condominiali straordinarie deliberate prima dell’atto
Secondo la Cassazione, l’obbligo di pagamento delle spese sorge già con la delibera di approvazione e non con la successiva ripartizione
In caso di vendita di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, in assenza di uno specifico accordo delle parti, spetta al venditore sopportare le spese straordinarie deliberate dall’assemblea condominiale prima dell’atto di vendita, a prescindere dal fatto che i lavori siano stati eseguiti successivamente. Infatti, le spese straordinarie competono a chi fosse proprietario al momento della delibera assembleare che ha disposto i lavori di straordinaria amministrazione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza 3 dicembre 2010 n. 24654.
La Corte ricorda che, in relazione alla suddivisione delle spese condominiali, le parti del contratto di compravendita possono raggiungere uno specifico accordo. Infatti, alienante ed acquirente possono liberamente pattuire ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41