Contabilità presso terzi, rimborsi infrannuali «ordinari»
Per l’Agenzia, l’affidamento a un consulente non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né dell’esigibilità dell’IVA
La tenuta della contabilità, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, da parte di un soggetto diverso dal contribuente non determina il differimento dei termini di registrazione delle fatture, né quelli di esigibilità dell’IVA, rilevanti in sede di liquidazione del credito trimestrale da richiedere a rimborso, previa presentazione del Modello TR.
Lo sostiene l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 di ieri, 11 gennaio 2011, a seguito dell’istanza di interpello presentata da una società, che – avendo optato per l’affidamento delle rilevazioni IVA ad un consulente fiscale – esegue la liquidazione del tributo sulla base del regime previsto dall’art. 1, comma 3, del DPR 23 maggio 1998, n. 100, ovvero facendo riferimento, “ai fini del calcolo della ...
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