Acquisto di azioni proprie, disponibile la riserva da sovrapprezzo
In presenza delle condizioni di cui all’art. 2431 c.c., può essere considerata dalla delibera che autorizza l’acquisto
In presenza delle condizioni di cui all’art. 2431 c.c. (raggiungimento del minimo imposto alla riserva legale), è disponibile e può essere considerata dalla delibera che autorizza l’acquisto di azioni proprie nei limiti di cui all’art. 2357, comma 1 c.c. la riserva da sovrapprezzo azioni iscritta nell’ultimo bilancio approvato da una società cooperativa che, nel frattempo, si è trasformata in spa.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 20 gennaio 2011 n. 1361.
Ai sensi dell’art. 2357 comma 1 c.c., una spa può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle “riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”. La disponibilità della riserva da sovrapprezzo azioni costituita da una cooperativa – precisa ...
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