Mai conguaglio in denaro nelle fusioni senza spa
Sembra corretto ritenere che sia fattispecie propria nelle operazioni cui partecipa almeno una società con capitale espresso in forma azionaria
Come espressamente ammesso dall’art. 2501-ter c.c., comma 1, n. 3, il progetto di fusione può determinare un rapporto di cambio delle azioni o quote in base al quale venga anche prevista la corresponsione di un conguaglio in denaro.
Quanto precede vale anche con riferimento alle operazioni di scissione, stante l’espresso rinvio operato dal comma 1 dell’art. 2506-bis c.c.
Va sottolineato che è da escludersi che al conguaglio in denaro possa essere data una connotazione “realizzativa” delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, posto che una simile circostanza snaturerebbe l’operazione di fusione o scissione stessa.
L’eventuale previsione del conguaglio in denaro deve avere come principale funzione quella ...
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