Famiglia numerosa per l’IVA differita
Il differimento non si ferma ai soggetti con fatturato inferiore a 200.000 euro, ma riguarda anche, fra le altre, le operazioni con soggetti pubblici
In linea generale, ai fini IVA il momento di effettuazione dell’operazione coincide con quello di esigibilità dell’imposta. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE, nel momento in cui è effettuata la cessione di un bene o si verifica la prestazione di un servizio, l’IVA diviene esigibile (art. 63 della Direttiva 2006/112/CE). La stessa direttiva comunitaria, tuttavia, lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere momenti di esigibilità dell’imposta diversi rispetto a quello evidenziato. In particolare, è consentito a tali Stati di “stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile (...) non oltre il momento dell’incasso del prezzo” (art. 66 della Direttiva 2006/112/CE). ...
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