Attestazioni di regolarità fiscale senza bollo
La ris. 50/2011 chiarisce che tali attestazioni, rilasciate dall’Agenzia, non sono soggette all’imposta perché non hanno funzione certificativa
Le attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di istanze presentate da soggetti (privati o pubblici), a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000, non avendo funzione certificativa, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 del DPR 642/72 e, pertanto, non sono soggetti ad imposta di bollo.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 50 di ieri, 22 aprile 2011, con la quale l’Amministrazione risponde ad alcuni quesiti relativi alle corrette modalità di applicazione dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di istanze presentate da soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica.
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