Saranno casi limite, ma non sempre Equitalia opera in modo equilibrato
Ho letto con molto interesse la (corposa) relazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, presentata nel corso dell’audizione del 19 aprile in Commissione Finanze alla Camera (si veda “Nel 2010, recupero dell’evasione in crescita del 16%” del 20 aprile 2011).
In particolare, mi sono soffermato sul paragrafo 3) di pag. 19, riservato al tema della “modalità di riscossione”, avendo recentemente avuto il privilegio di assistere in sede contenziosa a una vicenda che rientra in pieno nel tema. Befera esordisce accogliendo le accuse formulate a Equitalia di “adottare prassi di riscossione spregiudicate ed eccessivamente invasive della sfera patrimoniale dei debitori”. “Nulla di più falso”, ha esclamato il direttore dell’Agenzia, che ha poi motivato l’esclamazione ritenendo che Equitalia abbia sempre utilizzato i potenti strumenti di riscossione “in modo ragionevole e ragionato, vale a dire equilibrato e progressivo, cercando di venire incontro, nei limiti del lecito e del possibile alle esigenze manifestateci dai contribuenti”.
Il caso concreto che ho “seguito” può essere così sintetizzato. Nel corso del 2009, una contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento concernente l’omesso versamento delle due restanti rate dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni. La contribuente, dopo avere effettuato il pagamento della prima rata, aveva deciso di non avvalersi più dell’opportunità fiscale di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Contro tale cartella era stato proposto ricorso, chiamando in causa sia l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, sia Equitalia. I primi giudici tributari bresciani, dopo avere accolto la richiesta di sospensione della cartella, hanno poi respinto nel merito il ricorso, con sentenza n. 124/1/09, depositata il 27 novembre 2009.
Nei primi giorni di febbraio 2010, la contribuente ha impugnato tale sentenza, notificando l’atto di appello sia all’ufficio sia a Equitalia. I giorni 3 e 10 giugno 2010 la contribuente ha ricevuto da Equitalia due distinte comunicazioni, datate rispettivamente 12 e 21 maggio 2010, concernenti l’iscrizione d’ipoteca legale su beni immobili “a seguito di morosità nel pagamento di tributi iscritti a ruolo”. Lei, però, era già a conoscenza della sussistenza dell’atto pregiudizievole, essendo stata contattata “in tempo reale” (21 maggio 2010) dal direttore di una banca. La contribuente ha così appreso che gli immobili oggetto dell’iscrizione ipotecaria sono stati ben 51, di cui 32 terreni agricoli e 19 fabbricati, in pratica tutti i beni a lei intestati, e che il “debito” è cresciuto da circa 143.000 euro a circa 162.000 euro (con interessi di mora pari a circa 4.000 euro e compensi pari a circa 14.000 euro). Se la contribuente avesse temporeggiato nell’effettuare il pagamento, anche solo per valutare il finanziamento più adeguato, l’importo complessivo sarebbe aumentato ulteriormente.
A questo punto entra in scena il professionista, il quale aveva assicurato alla contribuente che l’ufficio avrebbe emesso un apposito provvedimento di sgravio, per effetto della pendenza del processo tributario, e che Equitalità avrebbe comunque notificato l’intimazione di pagamento (essendo trascorso un anno) e riscosso solamente i 2/3 della cartella, come stabilito dall’art. 68, comma 1 del DLgs. 546/92.
Inoltre, secondo il professionista, Equitalia poteva iscrivere l’ipoteca soltanto per un importo pari al doppio del “credito” preteso, come previsto dall’art. 77, comma 1 del DPR 602/73. Smentiti dalla prassi amministrativa e soprattutto dal numero dei beni oggetto dell’iscrizione ipotecaria e dal loro valore commerciale (oltre 4 milioni di euro per appena 25 terreni agricoli), contribuente e professionista hanno deciso di proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente contro le citate comunicazioni per illegittimità della riscossione integrale e per eccesso di potere da parte di Equitalia, dato che l’Agente di riscossione ha abusato del diritto e della sua posizione. La Commissione adita si è riservata di decidere anche sulla richiesta di responsabilità aggravata dell’Equitalia.
Forse questo è un caso limite che, come tale, non poteva rientrate tra quelli vagliati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, ma, a nostro parere, l’esclamazione assoluta “Nulla di più falso” sembra davvero eccessiva.
Antonio Piccolo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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