Sequestro per equivalente «difficile» sul bene destinato al fondo patrimoniale
A fronte di indagini per frode fiscale, il provvedimento deve motivare analiticamente circa l’effettiva disponibilità del bene in capo all’indagato
A fronte di indagini per i reati di associazione per delinquere aggravata e di utilizzazione in dichiarazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, ai fini del sequestro preventivo per equivalente di un immobile che l’indagato possedeva in comunione al 50% con la moglie, ma che, in seguito a donazione della propria quota, era divenuto di piena proprietà della moglie stessa, la quale, contestualmente, lo aveva destinato ad un fondo patrimoniale, è necessario che il giudice fornisca una motivazione analitica circa la effettiva disponibilità del bene in capo all’indagato nonché sulla regolarità del negozio di cessione tra i coniugi e dell’ulteriore conferimento del bene al fondo patrimoniale.
È quanto stabilito dalla sentenza 11 maggio 2011 n. 18527 della Corte di Cassazione.
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