Il rapporto sociale non si interrompe con la comunicazione del recesso
Occorre l’acquisto delle azioni da parte di soci, di terzi o della società
Il Tribunale di Tivoli, con un decreto del 19 gennaio 2011, fornisce interessanti chiarimenti in ordine alla disciplina del recesso da una spa.
La vicenda esaminata risulta particolarmente complessa. In estrema sintesi, alcuni soci di una spa costituita a tempo indeterminato esercitavano il diritto di recesso (apparentemente nel rispetto del termine di preavviso in tal caso imposto per legge) il giorno prima di un’assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto sociale, facendo leva sul valore delle azioni che gli amministratori, ex art. 2437-ter comma 5 c.c., avevano fornito anteriormente all’assemblea medesima. Le azioni dei soci receduti venivano offerte in opzione ai soci, avviando così l’iter di cui all’art. 2437-quater c.c. per la liquidazione delle ...
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