Opere edili: niente sanzioni penali se non viene trasmesso il DURC
Per la Cassazione, in tal caso si incorre in una sanzione amministrativa e nella sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo
Il committente di opere edili soggette a permesso di costruire che, prima dell’inizio dei lavori, ometta di trasmettere al Comune il documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC) delle imprese esecutrici, incorre nell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro e nella sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, con conseguente impossibilità di avviare i lavori. Non possono, però, essergli applicate le sanzioni penali previste dal Testo unico in materia di edilizia (il DPR 380/2001) per la violazione delle norme che regolano le trasformazioni del territorio. È quanto emerge dalla sentenza n. 21780 di ieri, 31 maggio 2011, pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione.
Com’è noto, il DURC è un certificato ...
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