ACCEDI
Sabato, 10 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Incompatibilità retroattiva per la società di servizi

Lo precisa il CNDCEC: per far scattare le sanzioni, è sufficiente che l’iscritto risulti incompatibile anche per un solo anno nell’ultimo quinquennio

/ Rossella QUARANTA

Giovedì, 23 giugno 2011

x
STAMPA

La cosiddetta “incompatibilità” fra l’esercizio della professione di commercialista e l’attività d’impresa, inclusa la fatturazione tramite società di servizi, è pienamente operativa dal 3 agosto 2005 (data di entrata in vigore del DLgs. 139/2005), e il Consiglio dell’Ordine territoriale ha cinque anni di tempo dal “compimento dell’evento” per prescrivere l’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto incompatibile (ai sensi dell’art. 56 del DLgs. 139/2005). In altri termini, nonostante le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità siano state approvate soltanto lo scorso ottobre, la violazione di legge ha un’efficacia retroattiva di cinque anni.

Questa la precisazione fornita dal Consiglio nazionale ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU