Incompatibilità retroattiva per la società di servizi
Lo precisa il CNDCEC: per far scattare le sanzioni, è sufficiente che l’iscritto risulti incompatibile anche per un solo anno nell’ultimo quinquennio
La cosiddetta “incompatibilità” fra l’esercizio della professione di commercialista e l’attività d’impresa, inclusa la fatturazione tramite società di servizi, è pienamente operativa dal 3 agosto 2005 (data di entrata in vigore del DLgs. 139/2005), e il Consiglio dell’Ordine territoriale ha cinque anni di tempo dal “compimento dell’evento” per prescrivere l’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto incompatibile (ai sensi dell’art. 56 del DLgs. 139/2005). In altri termini, nonostante le Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità siano state approvate soltanto lo scorso ottobre, la violazione di legge ha un’efficacia retroattiva di cinque anni.
Questa la precisazione fornita dal Consiglio nazionale ...
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