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LETTERE

Nel nostro Albo, professionisti con e senza esame di Stato

Giovedì, 14 luglio 2011

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Caro Direttore,
la lettera del Collega Roberto Perito recentemente pubblicata (“È in atto una controriforma, e i cittadini saranno sempre più «sudditi»” del 2 luglio), secondo cui i ragionieri hanno avuto, ancor prima dei dottori commercialisti, l’obbligo dell’esame di Stato, mi dà l’opportunità per fare una puntualizzazione.

Non me ne voglia il Collega, ma si tratta di storia. Queste sono le norme interessate:
- la legge che ha disposto gli esami di Stato è la L. n. 1038/1956: l’art. 1 elenca le professioni soggette ad esame di Stato, comprendendo i dottori commercialisti ma non i ragionieri. Tra i requisiti necessari per l’ammissione all’esame di Stato, si parla di diploma di laurea;
- il regolamento successivo è il DM 9 settembre 1957, che rielenca le medesime professioni;
- l’art. 31 dell’ordinamento dei ragionieri prevedeva, fino al 1992, di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione secondo modalità “che saranno stabilite da apposita norma legislativa”, di cui però non si trova traccia;
- dal 12 febbraio 1992, l’ordinamento dei ragionieri è stato modificato, prevedendosi tra i requisiti il conseguimento di diploma universitario (c.d. laurea triennale); con Decreto del Ministero delle Università “saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali” menzionati;
- il DM 8 novembre 1996 finalmente approva il regolamento per gli esami di Stato dei ragionieri;
- con ordinanza ministeriale del 29 luglio 1997, il Ministero delle Università, finalmente, indice per i mesi di ottobre e dicembre 1997 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per i ragionieri.

In sintesi, è sufficiente leggere quest’ultima ordinanza, dalla quale emerge con chiarezza:
- che si tratta dei primi esami di Stato per i ragionieri;
- che erano aperti ai soli diplomati ragionieri con laurea triennale.

Ergo, da quanto sopra risulta che nessun ragioniere privo di laurea triennale ha mai sostenuto un esame di Stato. Conseguentemente, il nostro ordinamento professionale racchiude sotto un unico ombrello – senza nemmeno distinzione di sezioni – professionisti con e senza esame di Stato.
C’è da chiedersi a cosa serva la Costituzione. Ma, come giustamente dice il Collega, siamo sempre più sudditi e sempre meno cittadini.


Alessandro Cerati
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

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