Assonime si concentra sui modelli 231
Nella pronuncia esaminata dal Caso n. 6/2011, ribadita la legittimità costituzionale dei modelli e il loro ruolo con riferimento all’onere della prova
La questione del ruolo e dell’adeguatezza dei modelli organizzativi previsti dal DLgs. 231/2001 è nuovamente al centro dell’attenzione. Ad occuparsene questa volta è Assonime, che, nel Caso n. 6/2011, affronta il problema partendo dalla nota sentenza del Tribunale di Milano del 3 novembre 2010 relativa al caso Italease. In quella circostanza, la banca è stata condannata per i reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.), manipolazione di mercato (art. 185 TUF) e ostacolo alle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) commessi dall’amministratore delegato e dal direttore generale della società, a nulla valendo l’avvenuta adozione del modello organizzativo, ritenuto inidoneo dall’autorità giudiziaria.
Molti i profili di criticità affrontati dalla pronuncia:
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