Fallito con più eredi: nomina di un rappresentante non sempre necessaria
Per la Cassazione, basta che gli eredi siano stati informati dello stato della procedura
È sufficiente che gli eredi del fallito siano stati informati dello stato del fallimento e che abbiano avuto la possibilità di parteciparvi per garantire agli stessi il rispetto del principio di effettiva partecipazione di cui all’art. 12 del RD 267/42. Ciò anche qualora manchi la nomina di un rappresentante.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16115 del 22 luglio 2011.
Nel caso di specie, l’erede di un defunto dichiarato fallito aveva proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di chiusura della procedura fallimentare. Rigettato il reclamo da parte della Corte d’Appello, l’erede proponeva dunque ricorso per Cassazione.
Fra i motivi del ricorso, l’erede lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della L. fall.
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