Responsabilità da fallimento: prova rigorosa per il curatore
Occorre dimostrare l’illecita prosecuzione dell’attività ed il danno ad essa connesso
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 1 aprile 2011 n. 4480, ha fornito rilevanti precisazioni in ordine agli oneri probatori incombenti sul curatore fallimentare nel momento in cui esercita azione di responsabilità, nei confronti di amministratori e sindaci, per i danni derivanti dall’illecita prosecuzione dell’attività sociale. In particolare, a giudizio della curatela, gli amministratori di una spa, grazie ad un occultamento della perdita attuata con false appostazioni in bilancio, avrebbero proseguito indebitamente l’attività sociale (nell’inerzia del collegio sindacale), cagionando un danno alla società da individuarsi nell’“aggravamento della perdita” accertato attraverso il metodo c.d. della “differenza dei netti patrimoniali”. A ...
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