Rinegoziazione dei debiti: rilevati subito a Conto economico gli effetti già maturati
Per il documento OIC n. 6, la rappresentazione in bilancio deve avvenire secondo i principi di competenza e prudenza
Il recente documento OIC n. 6 stabilisce il corretto trattamento contabile delle operazioni di rinegoziazione del debito.
Dopo aver definito le diverse tipologie di rinegoziazione (si veda “Rinegoziazione dei debiti: l’OIC 6 distingue fra tipologie di operazione” del 24 settembre 2011), viene evidenziato che, ai fini del documento in esame, la data della rinegoziazione coincide con il momento a partire dal quale l’accordo di rinegoziazione diviene efficace tra le parti. Tale data corrisponde solitamente con il momento di maturazione degli effetti delle nuove condizioni contrattuali del debito.
Il documento si sofferma – poi – sulle modalità attraverso le quali si può realizzare una rinegoziazione del debito, principalmente riconducibili alle seguenti:
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