Anche la relazione del curatore prova l’amministrazione «di fatto»
È necessaria un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale
L’amministrazione “di fatto” di una società – ai fini della responsabilità diretta per bancarotta fraudolenta – richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, che può essere desunta anche dalle indicazioni fornite dalla relazione del curatore fallimentare.
Sono queste le precisazioni formulate dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 2 novembre 2011 n. 39354.
Un soggetto veniva condannato, sia in primo grado sia in appello, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativo al fallimento di una srl, avendo rivestito nella stessa il ruolo di amministratore di fatto. Nel ricorso per Cassazione si adduceva l’erronea attribuzione della qualità, che sarebbe avvenuta sulla base di presunte ...
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