Pagamenti «tracciati» da comunicare entro il 30 aprile
Il provvedimento di ieri, relativo ad operazioni escluse dagli elenchi «clienti e fornitori», riguarda gli operatori finanziari che emettono carte di credito
Con il provvedimento direttoriale n. 185905/2011, emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate, è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 41, del DL n. 98/2011, secondo cui gli operatori finanziari (di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/736) che emettono carte di credito, di debito o prepagate, devono comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, ovvero 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA.
Al fine di comprendere meglio il contenuto del citato provvedimento direttoriale, è bene ricordare che, nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (elenchi “clienti e fornitori”), ...
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