Cambio d’uso degli immobili rilevante in sede di assegnazione ai soci
Il passaggio da «strumentale» ad «abitativo» incide sull’imposizione ai fini IVA e dell’imposta di registro
In sede di assegnazione ai soci di una snc di alcuni immobili costruiti dalla stessa, accatastati attualmente come abitativi e non più come strumentali, occorre valutare se, nonostante la variazione di destinazione, risulti ancora applicabile la disciplina prevista per la cessione di fabbricati strumentali o se, invece, debba essere adottata quella prevista per la cessione di fabbricati abitativi.
La destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa è equiparata, sotto il profilo IVA, alle cessioni di beni “in senso stretto” (art. 2 comma 2 n. 5 del DPR 633/72); a tal fine, è irrilevante la circostanza che la destinazione estranea all’attività sia determinata da cessazione dell’attività.
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