Soglia di compensazione del credito IVA più bassa
Il DL 16/2012 porta il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito, annuale o trimestrale, da 10.000 a 5.000 euro
Per effetto delle novità introdotte dall’art. 8, comma 18 del DL 16/2012, il tetto massimo di compensazione orizzontale del credito IVA (annuale o trimestrale) che si intende utilizzare si abbassa da 10.000 a 5.000 euro.
Si ricorda, brevemente, che le limitazioni introdotte dal DL 78/2009, e i successivi chiarimenti emanati dall’Agenzia, prevedono che:
- il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale, nonché quello relativo ai primi tre trimestri (dal modello TR), può essere compensato liberamente fino ad un importo di 10.000 euro (ora abbassato, come detto, a 5.000 euro);
- l’eventuale eccedenza di credito (che si intende compensare) rispetto al predetto importo può essere compensata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di ...
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