Per agire contro la holding basta «avvisare» la controllata
Mero onere di richiesta di soddisfazione alla propria società per i soci della controllata danneggiati dall’attività di direzione e coordinamento
La sentenza 17 giugno 2011 del Tribunale di Milano, già oggetto di commento sul presente quotidiano, risulta di particolare interesse anche per un ulteriore profilo esaminato sempre in materia di attività di direzione e coordinamento.
Ci si riferisce all’interpretazione dell’art. 2497 comma 3 c.c., ai sensi del quale “il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento”.
La norma non sottenderebbe alcun tipo di responsabilità della società controllata nei confronti dei suoi soci, in ipotesi, per aver subìto senza opporsi o senza opporsi efficacemente ad una diminuzione patrimoniale ...
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