Registro all’1% anche se la rivendita dell’immobile è parziale
Per la Regionale di Torino, la norma non distingue tra rivendita parziale e integrale, dunque la sola cessione parziale è sufficiente
La cessione di fabbricati abitativi sconta l’aliquota agevolata dell’1% dell’imposta di registro se effettuata, in esenzione d’IVA, nei confronti di società immobiliari, che si impegnano a rivendere entro tre anni gli stessi immobili acquistati. Tale beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi di rivendita soltanto parziale di detti immobili, poiché la norma non prevede espressamente che la cessione debba essere integrale. È questa l’interpretazione offerta dalla C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 18/34/12 del 22 marzo 2012.
L’art. 1, sesto periodo, della Tariffa – Parte Prima – allegata al DPR 131/1986 prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta dell’1% agli atti di trasferimento aventi per oggetto fabbricati ...
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