Approvazione di aumento fittizio senza reato
Nelle operazioni straordinarie, i sindaci devono valutare l’idoneità dei documenti a fornire un livello minimo di informazione
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di formazione fittizia del capitale sociale, non rileva la mera approvazione della proposta di aumento formulata dall’organo amministrativo; condotta che potrebbe pesare esclusivamente a livello civilistico ex art. 2476 comma 7 c.c. Nell’ambito di un’operazione straordinaria, inoltre, i sindaci non possono limitarsi alla verifica dell’esistenza fisica dei documenti posti a supporto della stessa, dovendo considerare l’idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessario a valutare la correttezza dell’intera operazione.
Sono queste le rilevanti precisazioni fornite dal Tribunale di Roma nell’ordinanza del 20 febbraio 2012.
Ai sensi dell’art. 2632 c.c. ...
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