Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali
Il testo del Ddl. Lavoro prevede la riduzione dell’attuale limite del 40%
L’art. 4, commi 72 e 73, dello schema di Ddl. di riforma del mercato del lavoro conferma la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, prevista sin dalla bozza iniziale tra le misure volte a reperire maggiori entrate destinate a confluire nella copertura degli oneri della legge. Modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, viene infatti ridotta dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Viene inoltre ridotta dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera ...
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