Termini processuali sospesi dal 1° agosto al 15 settembre
La sospensione si applica anche al contenzioso tributario, inclusi accertamento con adesione, definizione delle sanzioni e reclamo
Per effetto dell’art. 1 della L. 742/69, operante altresì in ambito processuale tributario, i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Ciò comporta che:
- il decorso dei termini processuali è sospeso ipso iure nel predetto iato temporale e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (vale a dire dal 17 settembre, siccome il 16 cade di domenica);
- ove il termine inizi a decorrere durante la “pausa estiva”, l’inizio del decorso è differito al termine del periodo di sospensione.
Appare pertanto chiaro come la sospensione feriale coinvolga il termine per la proposizione del ricorso in Commissione tributaria contro gli atti impositivi, dell’appello avverso la sentenza della C.T. Prov., del reclamo contro i decreti ...
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