Le sanzioni non si trasmettono agli eredi, nemmeno se iscritte a ruolo
Il principio ha carattere oggettivo ed è svincoltato dal momento procedurale in cui si trovava il «de cuius»
L’art. 8 del DLgs. 472/97 sancisce a chiare lettere: “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Detto articolo è espressione diretta del principio, avente anche rango costituzionale, di personalità della sanzione.
Il dato positivo è pertanto lampante, non suscettibile di diverse interpretazioni, e soprattutto, non ammette diversificazioni legate al momento procedurale in cui la fase di irrogazione/contestazione della sanzione si trovava a carico del de cuius.
Occorre ora tradurre in termini operativi quanto esposto, che era tra l’altro stato affermato dal Lupi in un interessante commento al DLgs. 472/1997 pubblicato a ridosso della riforma delle sanzioni amministrative.
Nessun dubbio sul fatto che le dichiarazioni dei redditi/IVA/IRAP ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41