Pubblicità informativa libera per il professionista
Sanzionate le informazioni non funzionali all’oggetto, veritiere e corrette, e quelle ingannevoli
In attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g), del DL 138/2011, l’art. 4, comma 1, del DPR 137/2012 riconosce la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale (nel senso della sua composizione), i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa è ammessa “con ogni mezzo”. Pertanto, la norma – prevista ai fini di incentivare la concorrenza – non dovrebbe porre limiti all’utilizzo degli strumenti promozionali che, a titolo esemplificativo, possono consistere in televisione e radio, giornali e brochure, mezzi via web (mail, siti e banner pubblicitari), volantini, nel tradizionale invio tramite ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41