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IMPRESA

Bancarotta fraudolenta da falso in bilancio solo al superamento delle soglie

Il riferimento ai «fatti» di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. è da rapportare all’integrazione della fattispecie

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 14 settembre 2012

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L’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, richiede l’esistenza della fattispecie societaria in tutti i suoi elementi e, in particolare, il superamento delle prescritte soglie di punibilità.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 13 settembre 2012 n. 35244.

Nel caso di specie, in esito al fallimento di una spa, dichiarato il 24 luglio 2003, si contestava ad uno degli amministratori la fattispecie sopra ricordata, dal momento che risultava una serie di false appostazioni nei bilanci del 2000, del 2001 e del 2002. L’amministratore, condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come la Corte territoriale ...

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