Le società immobiliari devono conservare i contratti preliminari di compravendita
La Cassazione conferma che rientrano tra le scritture contabili richieste dalla natura dell’impresa, da conservare per evitare il rischio penale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 36624 depositata ieri, conferma il principio in base al quale tra le “scritture contabili” da conservarsi obbligatoriamente da parte di una società immobiliare, al fine di evitare l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili), rientrano anche i contratti preliminari, essendo ciò richiesto dalla natura dell’impresa (cfr., con riguardo ad un agente immobiliare, la sentenza 17 gennaio 2012 n. 1377, sulla quale si veda “L’agente immobiliare deve conservare i preliminari” del 18 gennaio 2012).
Sul tema appare opportuno partire dalla lettera dell’art. 10 del DLgs. 74/2000. Ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca ...
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