Nulle anche le clausole compromissorie per arbitrato «irrituale»
Per la Cassazione, la controversia può essere introdotta solo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria
La disposizione statutaria che preveda una clausola compromissoria per arbitrato “irrituale” non conforme alle indicazioni dell’art. 34 del DLgs. 5/2003 è radicalmente nulla e la controversia può essere introdotta solo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza 10 ottobre 2012 n. 17287, aderendo a quell’orientamento (cfr. Cass. 9 dicembre 2010 n. 24867) che estende all’arbitrato “irrituale” (in cui le parti stabiliscono che la controversia deve essere definita dagli arbitri con una statuizione finale che non ha natura ed efficacia di sentenza, ma i caratteri propri di un libero accordo contrattuale) i principi sanciti per l’arbitrato “rituale” (cfr. da ultimo Cass. 13 ottobre
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