Per le partecipazioni in trust, iscrizione nel Registro Imprese determinante
La costituzione di partecipazioni in trust non può violare la regola della inscindibilità del voto dalla quota sociale
La costituzione in trust di partecipazioni in società di capitali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni che regolano la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali e non può violare la regola dell’inscindibilità del voto dalla quota sociale, in base alla quale il diritto di voto spetta soltanto al socio, che può delegarne il mero esercizio nel rispetto delle condizioni di legge. Anche ammettendo che l’atto di segregazione della quota sociale in trust possa essere ricondotto nel concetto di “trasferimento” della quota sociale, il medesimo, per essere efficace, dovrebbe essere iscritto nel Registro delle Imprese.
A fornire tali precisazioni è stato il Tribunale di Lucca nel provvedimento del 24 aprile 2012.
Il caso di specie riguardava una srl unipersonale ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41