Clausole di prelazione, dichiarazione anche senza indicare il terzo acquirente
Non necessariamente l’omissione determina la nullità e l’inefficacia della «denuntiatio» ai consociati di voler trasferire le proprie azioni
Non è necessariamente da configurare la nullità e l’inefficacia della “denuntiatio” connessa ad una clausola di prelazione statutaria nel caso in cui il socio che voglia “trasferire” le proprie azioni comunichi tale intenzione agli altri soci precisando il prezzo delle stesse senza indicare il nome del terzo acquirente. È quanto desumibile dalla sentenza dell’11 ottobre 2012 della Corte d’Appello di Roma.
Contrariamente alla soluzione prevalente (cfr. Cass. 23 luglio 2012 n. 12797), la decisione in commento pone la clausola di prelazione in un contesto “convenzionale” (e non “reale”), nell’ambito del quale il promittente si obbliga a dare al prelazionario la preferenza, a parità di condizioni, rispetto ad altri per il caso ...
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