Bancarotta per distrazione infragruppo «in chiaro»
La Cassazione fornisce i principi da rispettare per configurare la fattispecie in relazione ad operazioni tra società del medesimo gruppo
A fronte di operazioni infragruppo, per configurare la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è possibile limitarsi ad evidenziare l’assenza di una causa giuridica nel trasferimento di somme di denaro dalla società fallita ad un’altra, oltre alla considerazione dell’estraneità all’oggetto sociale della fallita dei prestiti di denaro, occorrendo vagliare la realtà di gruppo e l’eventuale riequilibrio economico “medio tempore” intervenuto in favore della società fallita ad opera di società del gruppo.
Sono queste le indicazioni desumibili dalla sentenza 17 dicembre 2012 n. 49044 della Corte di Cassazione.
La sentenza riveste particolare interesse dal momento che, alla luce di taluni precedenti di legittimità, puntualizza ...
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