Ravvedimento operoso parziale «meno caro» per i contribuenti
Assonime propone di considerare «proporzionalmente» l’errore commesso dal contribuente nell’individuazione della sanzione
In occasione del ravvedimento operoso, può accadere che il contribuente compia errori nel versamento dell’imposta e/o nella determinazione della sanzione, il che può comportare il disconoscimento parziale del ravvedimento, quantomeno a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 67 del 2011 (si veda “Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»” del 24 giugno 2011).
Su Eutekne.info è stato già rilevato il problema degli errori commessi dal contribuente, anche per cifre esigue, errore che, in virtù dei principi di buona fede e leale collaborazione sussistenti tra le parti, non può mai cagionare il disconoscimento del ravvedimento operoso, specie alla luce della risoluzione citata (si veda anche “L’errore sulla sanzione annulla l’intero ravvedimento ...
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