Trattamento dei dati sensibili dei dipendenti senza consenso scritto
Il Codice Privacy prevede tale esimente, purché sia in conformità all’Autorizzazione Generale del Garante
Il DLgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) dispone, in generale, che il trattamento dei dati sia effettuato con il consenso informato dell’interessato.
Il consenso, in alcuni casi, deve essere manifestato in forma scritta: è questo il caso dei dati sensibili, cioè di quei “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Questi dati vengono trattati da diversi Titolari del trattamento nella gestione del rapporto di lavoro. Si pensi, ...
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