Il finanziamento stipulato all’estero non integra l’abuso del diritto
Con la risoluzione 20 di ieri, l’Agenzia ha individuato il luogo di formazione dell’atto
Il contratto di finanziamento stipulato da parti residenti in Italia, destinato a produrre effetti in Italia, legato alla realizzazione di “finalità operative” in Italia, ma formalmente stipulato all’estero, non integra una forma di abuso del diritto, in quanto tale istituto non può trovare applicazione, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, in relazione al luogo di stipula del contratto. Tuttavia, se l’accordo sugli elementi essenziali del contratto è raggiunto già prima della stipula dell’atto pubblico ed è recepito in una scrittura privata, il finanziamento si considera stipulato in Italia e sconta l’imposta sostitutiva.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 28 marzo 2013 n. 20.
In particolare, la risoluzione ...
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