Trasformazione di società di capitali in trust ammessa solo a certe condizioni
L’operazione è ipotizzabile soltanto se i beneficiari coincidono con i soci e se il ruolo di trustee è rivestito da un soggetto terzo
Con il recente Studio n. 17-2013/I, il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato il tema della possibile istituzione di un trust per il tramite di una trasformazione societaria.
Il lavoro evidenzia innanzitutto come la legittimità dell’operazione si fondi necessariamente su un presupposto, ovvero che le ipotesi di trasformazione eterogenea regressiva di una società di capitali, così come riportate dall’art. 2500-septies c.c., non rappresentino un elenco chiuso.
La conclusione non è scontata. Depongono comunque a favore di un’interpretazione estensiva della norma, e quindi della possibilità di una trasformazione eterogenea “atipica”, numerosi elementi tra i quali i meccanismi posti dalla legge a tutela di tutti gli interessi coinvolti: da un lato, infatti, il ...
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