Accertamento integrativo anche su fatti «non nuovi»
Per la Cassazione ulteriori elementi sopravvenuti possono attribuire un profilo sostanziale diverso al materiale probatorio
L’accertamento integrativo può essere emesso soltanto a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, dovendosi, tuttavia, considerare tali anche quelli ricollegabili a fatti sui quali l’Amministrazione finanziaria aveva già esercitato l’azione accertatrice. È questa l’importante puntualizzazione fornita dalla Cassazione, con la pronuncia n. 8029 del 3 aprile 2013.
Il sistema tributario, come noto, è improntato al cosiddetto “principio di unicità dell’accertamento”, che mira a prevenire l’inutile proliferazione di atti, comportanti un’azione sostanzialmente vessatoria nei confronti dei contribuenti. Tale principio non trova una definizione normativa puntuale, ma si desume a contrariis dall’art. 43, comma 3 del DPR 600/1973 ...
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