Auto deducibili all’80% anche per promotori e assicuratori
Categoria agevolata per il più stretto rapporto di strumentalità del bene con l’attività
A seguito degli ultimi interventi legislativi in materia di auto aziendali (si veda “Auto aziendali, per gli acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio), è stata sensibilmente ridotta la deducibilità dei costi relativi all’acquisto e alla gestione delle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa. Attualmente il limite di deducibilità è pari al 20% ex art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, come risultante a seguito delle modifiche recate dall’art. 1, comma 501 della L. 228/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013. Peraltro, vi è anche un limite concernente il costo di acquisto di tali auto, che diviene irrilevante per la parte che supera i 18.075,99 euro. Per quanto concerne l’imposta sul ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41