Cessione del credito IVA compensabile con limitazioni
Per cederlo ad una società sorella occorre chiedere il rimborso
L’art. 7, comma 1, lett. b) del DM 9 giugno 2004 prevede che ciascun soggetto aderente al consolidato fiscale può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel limite indicato dall’art. 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto.
Attualmente, il limite è previsto in 516.456,90 euro per ciascun anno solare per effetto delle modifiche apportate dall’art. 34 comma 1 della L. 388/2000.
La procedura delineata dall’art. 7 del DM 9 giugno 2004 si applica anche in caso di cessione del credito IVA. In particolare, è possibile per la società consolidante:
- trasferire al consolidato un credito IVA ai fini della compensazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41