I servizi accessori alla locazione seguono il canone
Ai servizi compresi nel contratto è applicato il trattamento fiscale della prestazione principale se il locatore può risolvere per mancato pagamento
La Corte di Giustizia UE (sentenza C-392/11 del 27 settembre 2012) ha stabilito che la fornitura al locatario di acqua, energia elettrica, copertura assicurativa, servizi condominiali prevista nell’ambito di un contratto di locazione immobiliare con facoltà da parte del locatore di risolvere il contratto nel caso in cui il locatario non abbia pagato gli oneri locativi costituisce un’unica operazione, alla quale si applica il trattamento fiscale proprio della prestazione principale.
Occorre ricordare in premessa che per le locazioni di fabbricati è prevista l’applicazione di un generale regime di esenzione, con alcune importanti eccezioni. Possono, infatti, essere assoggettate ad IVA le seguenti operazioni, previa opzione da esercitarsi nel relativo contratto di locazione:
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