La domanda incompleta della PEC apre alla procedura di iscrizione d’ufficio
Nella nota n. 141955/2013, il MISE ha chiarito le questioni problematiche legate alla fase sanzionatoria
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota 29 agosto 2013 n. 141955, ha chiarito quali sono le conseguenze della mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese.
Tale adempimento è stato previsto dall’art. 16, comma 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) a carico delle imprese costituite in forma societaria e dall’art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012) a carico delle imprese individuali.
A tal proposito, si ricorda che il comma 6-bis del citato art. 16 stabilisce che, in caso di domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, l’ufficio del Registro delle imprese provvede alla sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41