Sindaci puniti per bancarotta se il falso in bilancio cagiona il dissesto
Punibili per bancarotta da reato societario anche le condotte anteriori alle modifiche del 2002, se sono contestati gli elementi delle nuove fattispecie
Risponde di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio il sindaco che, omettendo qualsiasi rilievo nei confronti di un bilancio recante l’indicazione di crediti certamente irrealizzabili e così consentendo la prosecuzione dell’attività sociale, concorre a cagionare il dissesto della società.
Rispetto a tale condotta, punibile anche in esito alle modifiche apportate dal DLgs. 61/2002, è preclusa la revoca della sentenza di condanna ove risulti che i giudici di merito abbiano accertato, con riguardo al tempo della consumazione del reato, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle nuove fattispecie. Sono queste le indicazioni desumibili dalla sentenza 11 ottobre 2013 n. 42116 della Cassazione.
Il Presidente del collegio sindacale di una spa finanziaria veniva condannato, ...