Obblighi ampi per gli amministratori non esecutivi di srl
Dall’art. 2476 c.c. emerge la necessità di un potere/dovere informativo funzionale a un’attività di vigilanza sui delegati anche per gli aspetti contabili
Gli amministratori di srl privi di deleghe sono comunque obbligati ad informarsi e a vigilare in ordine all’attività posta in essere dai delegati, anche con riguardo ai profili di natura contabile. A tali fini ci si può affidare ragionevolmente ai controlli posti in essere dal collegio sindacale, salvo che emergano circostanze oggettive che facciano dubitare dell’efficacia dell’attività dell’organo di controllo e della legittimità dell’operato dei delegati. Sono queste ulteriori indicazioni fornite dal Tribunale di Verona nell’ordinanza del 31 ottobre 2013 (si veda “Distrazioni e garanzie non pretese condannano il collegio sindacale” del 29 novembre).
Ai sensi dell’art. 2476 comma 1 c.c., gli amministratori di srl sono solidalmente responsabili ...
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