Neutralità fiscale della trasformazione da società di persone a ditta individuale
Indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell’operazione straordinaria, c’è continuità oggettiva dell’attività d’impresa
Tra le cause di scioglimento di una società di persone previste dall’art. 2272 c.c., quella che interessa l’operazione di trasformazione è attinente al venir meno della pluralità dei soci e della sua mancata ricostituzione entro sei mesi. Il socio superstite ha due possibilità:
- aspettare la scadenza del sesto mese e poi sciogliere la società;
- continuare l’attività sotto forma di impresa individuale.
Nel momento in cui il socio decide di sciogliere la società, per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la causa opererebbe con effetto ex nunc alla scadenza del sesto mese. Nel periodo in cui vi è un unico socio, la società resta quiescente e persiste solo l’effetto dell’autonomia patrimoniale sui beni destinati all’esercizio dell’attività
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