Escluso da IRAP il medico di base con due studi
Secondo la Cassazione si tratta solo di uno strumento per il migliore esercizio della professione
Con l’ordinanza n. 2967, depositata ieri, 10 febbraio 2014, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle condizioni che legittimano l’esclusione da IRAP dei medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (si veda “Per l’IRAP, valore dei beni strumentali da determinare in base all’attività specifica” del 26 luglio 2013).
Nel caso oggetto di pronuncia, viene confermata la decisione di secondo grado che ha giudicato non dovuta l’IRAP nell’ipotesi dell’utilizzo di due studi. Infatti, secondo i giudici di legittimità, si tratta soltanto di uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività.
Seppur scarna nelle proprie motivazioni, la pronuncia sembra confermare che il valore dei ...
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