Resta l’esenzione per i trasferimenti in sede di separazione e divorzio
L’abrogazione delle agevolazioni ex DLgs. 23/2011 non può incidere sul beneficio relativo a tali atti, che ha un diverso ambito oggettivo
L’art. 10 del DLgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha profondamente modificato la disciplina dell’imposta di registro, e delle altre imposte indirette (con l’eccezione dell’imposta sul valore aggiunto), applicabili ai trasferimenti immobiliari onerosi, di cui all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Il comma 4 del suddetto art. 10 ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 2014, in relazione ai suddetti atti “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.
Tra i numerosi problemi interpretativi, che la norma ha posto, uno dei più discussi – in fase di prima applicazione – è risultato quello relativo all’applicabilità o meno della disposizione abrogativa alle agevolazioni ...
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